Valdaveto.net > Emigrazione > Circolare della Prefettura di Genova risalente al 1873 e riguardante l'emigrazione attraverso il porto di Le Havre
di Sandro Sbarbaro
fotografia di Sandro Sbarbaro
Pubblico di seguito la trascrizione di una circolare emessa il 14 gennaio 1873 dalla Prefettura di Genova e contenente precise direttive per i sindaci di tutto il territorio della provincia.
Il documento chiarisce bene quali fossero in quell'epoca le vie più praticate dagli emigranti italiani per raggiungere il continente americano. Ecco un breve passo tratto dal documento.
"Armatori francesi, che attendono al trasporto di emigranti per l'America, ed i loro Agenti in Italia, mediante una formula stampata in più lingue, fanno dei contratti colle persone che emigrano, e che pel passato tali scritture, quando fossero munite del Visto di un Agente consolare del Governo Francese, erano accettate dalle autorità Francesi come passaporti per entrare in Francia o per partirne.
Accadeva così che emigrati italiani, i quali non avevano potuto ottenere il passaporto, potevano imbarcarsi nel
Regno su bastimenti francesi, o passare il confine per la via di terra, presentando il loro contratto di emigrazione,
stipulato coi Rappresentanti di armatori Francesi, e vistato dagli Agenti Consolari della Repubblica".
Almeno fino alla metà degli anni ottanta del XIX secolo, il porto di Le Havre
, grazie al lavoro degli agenti delle compagnie transatlantiche d'oltralpe, superò la concorrenza dei porti di Napoli e Genova raccogliendo il maggior numero di italiani desiderosi di raggiungere gli Stati Uniti d'America.
Forse è così spiegato perché le carte di imbarco degli emigrati, relativamente agli anni precedenti il 1890, sono reperibili nell'archivio di Le Havre e non in quello di Ellis Island.
Ricordo l'importanza rivestita che in quegli anni da J. F. Fugazzi, emigrato dalla Val d'Aveto e divenuto importante imprenditore negli Stati Uniti. Egli rappresentò un punto di riferimento per molti tra gli emigrati italiani che partirono da Le Havre. Fugazzi era infatti sia agente della "Compagnie Generale Transatlantique", sia agente della "Rock Island", la linea ferroviaria che da New York consentiva (via Chicago) di raggiungere San Francisco. Ciò può essere desunto dall'Almanacco Italo - Svizzero - Americano pubblicato dallo stesso J. F. Fugazzi nel 1884 e parzialmente consultabile su questo sito.
Ecco la trascrizione integrale della circolare emessa dalla Prefettura della provincia di Genova il 14 gennaio 1873, documento reperito nell'archivio comunale di Santo Stefano d'Aveto (GE), sezione carte sparse.
GENOVA, li 14 Gennaio 1873
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Circolare n° 141
OGGETTO
Emigrazione per l'America
Ai Signori Sindaci della Provincia di GENOVA
È noto alla S. V. che gli Armatori Francesi, che attendono al trasporto di emigranti per l'America, ed i loro Agenti in Italia, mediante una formula stampata in più lingue, fanno dei contratti colle persone che emigrano, e che pel passato tali scritture, quando fossero munite del Visto di un Agente consolare del Governo Francese, erano accettate dalle autorità Francesi come passaporti per entrare in Francia o per partirne.
Accadeva così che emigrati italiani, i quali non avevano potuto ottenere il passaporto, potevano imbarcarsi nel Regno su bastimenti francesi, o passare il confine per la via di terra, presentando il loro contratto di emigrazione, stipulato coi Rappresentanti di armatori Francesi, e vistato dagli Agenti Consolari della Repubblica.
Il Governo del Re, avendo fatto osservare tale inconveniente al Governo francese, questo ha disposto che i Consoli della Repubblica [Francese] non appongano per l'avvenire il loro visto ai contratti di emigrazione presentati da sudditi italiani, ove tali documenti non sieno già rivestiti del visto delle autorità italiane. Ora siccome nessuna Autorità del Regno [Italiano] si permette certamente di apporre il proprio visto ai contratti di emigrazione, mercè la disposizione data dal Governo Francese è posto riparo all'inconveniente lamentato.
Porto a notizia della Signoria Vostra questa disposizione, d'incarico del ministero dell'Interno.
Durissima sorte toccherà alla maggior parte dei nostri disgraziati emigranti, e finchè tristissime
notizie e dolorosi racconti di reduci non distruggeranno nelle menti dei contadini le illusioni, che scaltri emissari vi hanno
insinuate, essi saranno vittime di questa disonestissima speculazione.
Il Governo non può vedere con indifferenza,
che ogni mese migliaia di Italiani s'imbarchino a Napoli o a Genova e passino le frontiere del Cenisio per imbarcarsi a Havre
diretti per le Americhe, e crede suo dovere di mettere in opera
tutti i mezzi possibili per colpire le immorali speculazioni e la emigrazione illegale, rispettando però
scrupolosamente la libertà dei cittadini, che sciolti da ogni obbligo verso il paese intendono espatriare
malgrado gli sforzi che l'Autorità non manca di fare per dissuaderli.
Nè è soltanto
l'obbligo di colpire la frode e di mantenere l'osservanza della legge, che induce il Governo a provvedere colla
massima energia, ma un sentimento di pietà verso una classe disgraziata di cittadini, il decoro del paese, e i raclami
della pubblica opinione all'estero, e i gravi imbarazzi che la tutela degli emigrati poveri abbandonati ed oppressi crea ai
Regi Agenti nei porti francesi ed in America.
Il Ministero si rivolge prima che ad ogni altro ai signori Prefetti di
Genova, Napoli e Torino, che sono i luoghi dai quali partono gli emigranti, pregandoli di dare istruzioni precise e rigorose
affine di colpire la disonesta speculazione degli
agenti, di impedire la emigrazione illecita, e quando lecita, di frenarla con ogni mezzo.
Converrà pertanto che
i signori Prefetti tengano presenti le seguenti norme:
1.° Esigere che le disposizioni dell'art. 64 della Legge
sulla Pubblica Sicurezza e degli articoli 73, 74, 75, 76, 77, del Regolamento sieno applicate rigorosamente agli Agenti o spedizionieri, e che sia tolto l'assenso a quelli fra essi, che attendono a procurare imbarchi di emigranti e farne sorvegliare la condotta e le operazioni per denunziarli, occorrendo, all'autorità giudiziaria.
2.° Quando risulti che gli Agenti o spedizionieri favoriscano la diserzione o la renitenza, procurando l'imbarco di
giovani vincolati da obblighi di leva o di militari, denunziarli ai Tribunali anche dopo di aver tolto loro l'assenso.
3.° Quando risulti che questi Agenti o spedizionieri procurino imbarco a persone colpite da mandato
di cattura, o prive di passaporto, o munite di passaporti altrui od alterati, o commettano frodi a danno degli emigranti, come spesso accade, oppure facciano partire individui che per imperfezioni fisiche o mentali debbano essere respinti per le leggi vigenti di America, siano denunziati ai Tribunali ancorchè privati dell'assenso.
4.° Che siano denunziati all'autorità giudiziaria i capitani di bastimenti che imbarcano individui privi di
passaporto, contrariamente a quanto dispone l'articolo 130 delle Regie Patenti 13 Gennaio 1827, N. 270, pubblicate in
tutto il Regno col Regio Decreto 22 dicembre 1871 N. 387.
5.° Che si eserciti la più rigorosa vigilanza per impedire l'imbarco per l'estero alle persone sprovviste di passaporto.
6.° Che si applichi rigorosamente l'art. 65 della legge sulla Pubblica Sicurezza, denunziando i contravventori a termini dell'art. 117, e rimandandoli alle case loro con foglio di via obbligatorio e col mezzo dell'ordinaria traduzione.
7.° Che alla frontiera del Cenisio si facciano retrocedere gli emigranti privi di passaporto per l'estero, che vanno
ad imbarcarsi a Havre.
8.° Che a termini del regio Decreto del 30 Marzo 1872 N. 748, si neghi il passaporto
ai giovani soggetti alla Leva, quando non si abbiano positive ragioni per ritenere che a suo tempo ritorneranno in
patria.
9.° Che siano esaminati attentamente i passaporti per l'estero, affine di accertare se appartengono realmente ai
portatori, e se in questi concorrono le altre indicazioni volute dalla legge nel senso delle istruzioni annesse al
regio Decreto 13 Novembre 1857.
L'opera delle Autorità di Pubblica Sicurezza a Genova, Napoli e Torino non potrà certamente riuscire efficace, se non sarà secondata da quelle dei luoghi da cui partono gli emigranti; il Ministero darà a quest'uopo le necessarie istruzioni a tutti i Signori Prefetti, affinché si agisca dovunque col medesimo indirizzo.
Si raccomanderà alle Autorità dei paesi, che danno all'emigrazione un insolito contingente di dissuadere i contadini dallo emigrare, mettendo loro sott'occhio i pericoli, i disinganni, e la triste sorte a cui vanno incontro ed invitando i giornali a riprodurre le corrispondenze, che narrano le dure vicende di coloro che giungono in America senza mezzi.
Si raccomanderà inoltre di agire severamente verso gli emissarii delle Società di emigrazione e degli
spedizionieri, che percorrono i villaggi e le campagne, applicando loro gli articoli 57, 64, e 65 della legge.
Si raccomanderà infine il massimo rigore nello eseguire le disposizioni delle leggi relativamente alla
concessione dei passaporti per l'interno e per l'estero, obbligando i richiedenti a presentarsi personalmente agli Uffizi di Prefettura e Sotto Prefettura, e a dimostrare di avere i mezzi per fare il viaggio; per dimorare qualche tempo nel luogo d'arrivo, presentando la garanzia di persona solvibile, la quale si obblighi a rimborsare, occorrendo, la spesa pel viaggio di ritorno.
Il Ministero spera che con questi mezzi si riuscirà a reprimere la immorale speculazione degli agenti di
emigrazione, si farà cessare l'emigrazione illecita dei giovani soggetti alla leva e dei militari non sciolti
da ogni vincolo, e si frenerà la crescente tendenza nei contadini ad abbandonare la terra natia.
Nel manifestare siffatte prescrizioni Ministeriali a' signori Sindaci, li prego vivamente a volerne curare l'osservanza.
Il Prefetto
G. Colucci
Il Ministro Merlin
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Pagina pubblicata il 31 marzo 2008, letta 7325 volte
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