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Daniela Manzini Kuschnig

Breve scheda informativa ed elenco dei documenti

Senz'altro gli amici della Val d'Aveto, soprattutto i più anziani, quando parlo di lesa avranno capito che mi riferisco a quel carro agricolo senza ruote che era utilizzato soprattutto lungo le mulattiere dell'Appennino ligure.
Per i più giovani invece, purtroppo, non sono riuscito a trovare fotografie raffiguranti questo particolare mezzo agricolo ormai quasi scomparso che rispetto ai moderni trattori agricoli presentava vantaggi interessanti:

  • era facilmente fabbricabile con ciò che esisteva in natura; la lesa era composta da un grosso cesto fatto di rami di nocciolo intrecciati chiamato "benna" oppure da un pianale composto da legno di frassino o di castagno, a seconda del materiale che doveva essere trasportato;
  • non aveva bisogno di alcun tipo di manutenzione;
  • non avendo ruote permetteva uno spostamento più agile lungo gli impervi e stretti sentieri montani della Liguria.

L'unico inconveniente è che per muoversi aveva bisogna della trazione di un animale: il bue era forte ma poco veloce e goffo lungo questi passaggi stretti, il mulo era troppo veloce ma poco resistente, l'asino riusciva a trainare lese molto piccole.

Ma in Val d'Aveto esisteva (ed esiste tuttora) un animale adatto al traino della lesa: la Cabannina, una piccola vacca di razza locale, forte e robusta, agile lungo le mulattiere appenniniche, resistente all'inverno "avetano" e abituata anche ad un'alimentazione povera.

Purtroppo con l'avvento del trattore un po' di romanticismo agricolo è andato perso: con l'arrivo della meccanizzazione l'agricoltore si è dovuto adattare, suo malgrado, anche a nuovi adempimenti e pratiche burocratiche.
Una maggiore attenzione alla salvaguardia dei rischi connessi alla guida ha obbligato i coltivatori diretti ed i semplici conduttori di fondi agricoli ad assicurare i propri mezzi agricoli targati (trattori, macchine agricole, motoagricole) contro i danni che si possono causare durante la circolazione.
Ma non solo. Con il decreto 254/2006 è entrato in vigore dal 1 febbraio 2007 il nuovo indennizzo diretto anche per i trattori agricoli.
La nuova modalità prevede che l'assicurato che ritenga di aver ragione deve presentare la richiesta danni direttamente alla propria compagnia, la quale, una volta accertata la totale o parziale ragione, risarcirà i danni.
La compagnia assicurativa in seguito riceverà una cifra fissa (a forfait) uguale per ogni sinistro, a prescindere dalla tipologia del veicolo.
Questa nuova modalità di risarcimento penalizza fortemente gli agricoltori visto che le macchine agricole generano sinistri ma non ne subiscono e anche i danni provocati sono di bassa entità data la velocità ridotta e la scarsa frequentazione delle strade pubbliche da parte di questi mezzi agricoli.

A seguito delle proteste di una compagnia assicurativa specializzata in agricoltura, con la legge 17/2007 si è rinviata al 1 febbraio 2008 l'entrata in vigore dell'indennizzo diretto per i sinistri che vedono coinvolte macchine agricole.
Quindi dal 1 febbraio 2008 i conducenti dei mezzi agricoli dovranno far fronte alla nuova legge dell'indennizzo diretto.
Ecco alcune nozioni per non trovarsi impreparati.

 

Fare richiesta di risarcimento - Che cosa è il risarcimento diretto?
Se hai subito un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi a te e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.
Questa nuova procedura di rimborso assicurativo si chiama: risarcimento diretto.

 

Quando si applica il risarcimento diretto?
L'incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.

  • Ciclomotori e macchine agricole
    Se almeno uno dei due veicoli è un ciclomotore, per rientrare nella nuova procedura deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006.
    Il risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.
  • Lesioni fisiche
    Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, il risarcimento diretto si applica nel caso le lesioni non siano definibili gravi (invalidità permanente non superiore al 9%).
    La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo, o sull'altro veicolo coinvolto, erano presenti, oltre ai conducenti, persone che hanno subito lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

Con il risarcimento diretto vengono quindi risarciti (se hai ragione totalmente o in parte):

  • i danni al veicolo e eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);
  • le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);
  • gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario al conducente.

N.B. i danni al conducente non vengono risarciti se il conducente ha torto.

 

Come presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice?
Se ritieni di aver ragione, anche solo parzialmente, presenta modulo blu unitamente ad una richiesta formale di risarcimento alla tua compagnia con una della seguenti modalità:

  • con raccomandata AR;
  • a mano al proprio intermediario assicurativo;
  • con telegramma o fax;
  • via e-mail (se questa modalità non è esplicitamente esclusa dal contratto).

 

Ricorda che hai l'obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tu abbia subito o provocato un incidente stradale.
A tal proposito la compilazione del modulo di denuncia (modulo di constatazione amichevole) e la consegna al tuo assicuratore adempie a tale obbligo. È quindi tuo interesse informare la compagnia assicuratrice anche nel caso tu ritenga di non aver responsabilità (denuncia cautelativa).
In base al contratto r.c. auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, in caso di sinistro non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.
Attenzione: se hai torto ricorda di presentare comunque il modulo blu o una denuncia danno presso il tuo assicuratore in qualità di dichiarazione preventiva.

 


 

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Pagina pubblicata il 12 febbraio 2008, letta 11679 volte
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Pagina pubblicata il 26 novembre 2006, letta 6094 volte dal 12 gennaio 2007