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Leggi sulla caccia e sulla pesca in Val d'Aveto al tempo dei Malaspina e di Giovanni Andrea III Doria

di Sandro Sbarbaro

Forse a causa della scarsa conoscenza dei processi storici, siamo portati a pensare che le leggi a tutela del patrimonio floro-faunistico siano state introdotte solo a partire dal secolo XX.
Ciò non è.
A tal proposito riporto di seguito la trascrizione del capitolo XVII del volume "Ordini, e Costituzioni civili, e criminali, e tariffa di S. E. il Signor Prencipe Gian Andrea III. D'Oria Landi. Per i Suoi Feudi di Torriglia, Garbagna, Ottone, Carrega, S. Stefano, Loano, Stellanello, e Gremiasco, e loro annessi... Genova 1736".
Nel capitolo si evince come, già nel XVIII secolo, caccia e pesca venissero regolate da ben precise leggi atte a limitare il fenomeno del bracconaggio.

Tratto dal volume "Ordini, e Costituzioni civili, e criminali, e tariffa di S. E. il Signor Prencipe Gian Andrea III. D'Oria Landi. Per i Suoi Feudi di Torriglia, Garbagna, Ottone, Carrega, S. Stefano, Loano, Stellanello, e Gremiasco, e loro annessi, Nuovamente compilate dagli Statuti, ed Ordini antichi colle opportne riforme, ed aggionte. In Genova, 1736", Nella Stamparia di Niccolò, e Paolo Scionico. Nel Vico del Filo. Con Licenza de' Superiori, civica biblioteca Berio, sala Conservazione, pagg. dalla 71 alla 74.

 



Della Caccia, e Pesca

Cap. XVII

1
Si proibisce ad'ogni, e qualunque Persona di che stato, grado, e condizione si sia l'andare nelle nostre Giurisdizioni di Torriglia, S. Stefano, Ottone, Carrega, Garbagna, Gremiasco, e Bagnara, e loro attinenze, a caccia di lepri, o pernici con archibusi, cani, lacci, reti, trappole, o altri qualunque ordegni, o istrumenti abili a prenderle vive, o morte, ancorchè; non ne prendessero, o amazzassero, sotto pena, per la prima volta di scuti dieci d'oro a ciaschedun Contravventore, da applicarsi per un terzo alla Camera, per altro alla Curia, e per altro terzo al Denunziante, o in vece di tale pena pecuniaria, sotto pena di trè tratti di corda in pubblico, e di due scuti d'oro da applicarsi al Denunziante, con riserva a Noi di elegere una di queste due pene: Escluse però quelle persone, che avessero da Noi espressa licenza in iscritto.

2
Incorrerà nella stessa pena chiunque servirà di aiuto, o favore agl'inosservanti di quanto sovra, o andasse a caccia di loro compagnia, benchè; per altro fusse disarmato, e non cooperasse in cosa alcuna alla detta caccia.

3
Sotto la medesima pena si proibisce a chi che sia il tenere, o condurre ne' nostri Stati cani bracchi, susi, levrieri, o pernicieri senza nostra espressa licenza.

4
Chi ardirà andare a Caccia, come sovra, di lepri, o pernici ne' siti della Caccia, che per Gride fusse a Noi particolarmente riservata, sarà castigato con maggior pena, cioè di scuti venticinque d'oro; applicabili per due terzi alla Camera, e l'altro terzo da ripartirsi per metà fra la Curia, ed' il Denunziante, o pure d'un anno di Galea a nostro arbitrio, oltre scuti trè simili al Denunziante.

5
Chiunque avrà da Noi la licenza della Caccia, dovrà tenere un buon Cane bracco, quale però ne i luoghi contenuti ne' siti della Caccia a Noi riservata dovrà tenere legato, o pure mantenergli un pezzo di legno di longhezza di un palmo al collo, che gli impedisca il cacciare; E nella stessa maniera andando a Caccia ne' siti non riserbati, dovrà condurlo legato a mano, o accoppiato con altro, o pure con detto legno al collo fino a che sia fuori de' siti della Caccia riserbata; E dovrà essere pronto a venire a Caccia con Noi sempre, e quando sarà comandato, come anche ad'andare a quelle Caccie, che si faranno di ordine nostro.

6
Non suffragherà suddetta licenza per l'andare a Caccia nelle parti, o siti a Noi riserbati, se non sarà ciò specificato nella medesima; E non ostante qualunque licenza chiunque l'avrà, dovrà sempre astenersi d'andar a Caccia, ne' trè mesi di Marzo, Aprile, e Maggio; E similmente avvertirà a non andare a Caccia in qualunque tempo in compagnia d'alcuno armato di Schioppo, che non abbia parimente la licenza.

7
Concessa, che sarà da Noi alcuna licenza per la Caccia, chi l'avrà ottenuta, dovrà, fra il termine di giorni quindeci dalla data della medesima, presentarla nella rispettiva Curia, e promettere di osservare quanto sopra; Altramenti la licenza non gli servirà; E resterà altresì privo per sempre della medesima, ogni volta, e quando contravvenisse ad'alcuna delle cose di sopra disposte;
Oltre l'incorrere in quella delle suddette rispettive pene, in quale sarebbe incorso qualunque altro Contravventore, che non avesse suddetta licenza.

8
Si permette però a ciascuno de' nostri sudditi il poter ammazzare in qualsivoglia parte delle nostre Giurisdizioni, qualunque altro animale selvatico, sì Quadrupede, che Volatile, esclusi i suddetti.
E similmente si proibisce ad ogni persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, il pescare, e far pescare ne' Fiumi, Torrenti, o altre qualsivogliano Acque delle nostre Giurisdizioni, quali producano Trutte (trote), tanto con Ami, Reti, Maniche, o altro qualunque Ordigno, quanto con Paste, Calcina, o in qualsivoglia altro modo, sotto la stessa pena di scuti dieci d'oro da applicarsi come sopra.

9
E sotto la stessa pena proibiamo il pescare Anguille nella Fiumara sotto al Rizzuolo (ciottolato) della presa dell'acque de' Mulini di Loano, in vicinanza del prato ivi esistente, e per tutta l'estensione, e lunghezza del medesimo prato, come altresì nell'Acquedotto di essi Mulini per tutta la sua estensione.

10
A chi contravverrà ad alcuno di suddetti Ordini la seconda volta sarà duplicata la pena, o pene rispettivamente di sovra imposte.

11
Per chiarire con maggiore facilità i Contravventori, si crederà all'asserzione giurata del Denunziante, quando sia persona degna di fede, il che si presuma non provandosi il contrario; E quando il denunziante fusse uno de' Birri, o Famegli della Curia, basterà vi concorra la deposizione di un altro Birro, o qualunque amminicolo a giudizio del Commessario.


(trascrizione di Sandro Sbarbaro, anno 2006)


 

Di pesca proibita si parla anche in "Statuti di Santo Stefano di Val d'Aveto", manoscritto (Biblioteca civica Berio, Genova) del XVII secolo compilato in base ad un originale (Biblioteca civica di Alessandria) probabilmente del XIV secolo.
Nell'intestazione della Rubrica 54, modernizzando il linguaggio, si legge:

Dei furti e latrocinii da non farsi e delle reti da pesca da non essere rubate.

Riporto a seguire la trascrizione dell'estratto dalla "Rubrica 54. De li furti e latrocinî da non essere facti e de le tensure de li pesa da non essere cerchati" in "Statuto de Santo Stefano de Vale de Aveto", Biblioteca civica Berio, sezione Conservazione, Genova, pagg. dalla 109 alla 112.

 



Statuito e ordinato è che se alcuno furtivamente alcuna cosa ad alcuno piglierà o exporterà via de nocte extracte fora herbe de orti, paglie, coli, gette, pesa [1], uve, fructi e ligne [2] sia condennato per lo podestà in libre dexe se lo furto, sia latrocinio, monterà la valsura [3] de dinarî XII, e se de dì tale furto facto serà [4] sia punito lo ladro in soldi cento sive libre [5] cinque. Se lo latrocinio non monterà la summa de libre dexe sive libre 10 e da libre dexe in su sia condennato in arbitrio del podestà sel serà facto de dì o sia de nocte lo dicto latrocinio. Ma se lo latrocinio serà de men valuta de dinarî XII, o se erbe de orti o sia paglie, panicale o vero cauli [6] o sia biete [7], pesci, uve o fructi o sia legni haverà furato [8] de nocte sia condennato in sodi vincti sive 20 soldi. E se se de dì tale furto serà facto sia condennato in soldi dexe sive soldi 10 e se de nocte alcuno cercherà o sia leverà bertaveli [9] o sia tensura de altri rendute a pesci sia condennato in soldi dexe sive soldi 10 e nientedimeno in ciascuno de li dicti casi che se conseconteno [10] in lo presente capitulo lo ladro emende [11] lo danno a chi lo haverà substenuto e quello che dicto de fruti se intenda de pire [12], pome [13] e simili e non de biave ni de castanie [14]. Inteiso etiamdio exprexamente che queste cose non habieno loco in li publici latrocini ni in robarie de stracta. E ciascaduno chi scientemente la cosa involata [15] sia talmente tolta da lo latro receverà e recepterà de quelle pene como lo ladro sia punito.


(trascrizione di Daniele Calcagno, anno 2001)


 

 

Note

[1] pesa: pesci
[2] ligne: legne
[3] valsura: valuta, prezzo
[4] serà: sarà
[5] libre: lire
[6] cauli: cavoli
[7] biete: bietole
[8] furato: rubato
[9] bertaveli: bertuèlli, bertabelli, reti
[10] consecunteno: conseguono
[11] emende: emenda
[12] pire: pere
[13] pome: pomi, mele
[14] castanie: castagne
[15] involata: rubata

 


 

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Pagina pubblicata il 14 settembre 2006 (ultima modifica: 31.05.2008), letta 5391 volte
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